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D.P.C.M. 29/09/19981. Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico: Quadro di riferimento normativo. L'art. 12 della legge 4 dicembre 1993 n. 493, ha integrato l'art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, prevedendo la possibilità di redazione di piani stralcio relativi a settori funzionali interrelati rispetto ai contenuti del Piano di bacino, che rimane lo strumento generale ed organico dell'azione di pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato. Il decreto-legge n. 180/1998 stabilisce che, entro il 30 giugno 1999, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni, per i restanti bacini, adottino Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico. Tali piani debbono essere redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 sopra richiamato e contenere in particolare la individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. La redazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, nel seguito denominato semplicemente Piano, deve tenere conto, oltre che delle disposizioni della legge n. 183/1989 e della legge n. 267/1998, anche delle indicazioni di coordinamento già emanate ai sensi della stessa legge n. 183/1989, e precisamente: -decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990, "Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; -decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitivi dello Stato, delle Autorità di bacino e delle regioni per la realizzazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; -decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995, "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino". Nel ribadire la necessità che le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini compiano ogni sforzo per accelerare i tempi relativi alla adozione ed approvazione del Piano stralcio di bacino, con il presente atto, ai sensi di quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1 del decreto-legge n. 180/1998 in materia di definizione di termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'art. 17 della legge n. 183/1989 e successive modificazioni, vengono fissati i termini per l'adozione e per l'approvazione del Piano stralcio di bacino, rispettivamente, entro il 30 giugno 2001 ed entro il 30 giugno 2002. 2. Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico (comma 1, art. 1, del decreto-legge n. 180/1998). 2.1. Criteri generali. Uno degli obiettivi principali che il comma 1 si prefigge consiste nella perimetrazione su tutto il territorio nazionale della aree interessate da condizioni di rischio idrogeologico. Quota parte delle risorse individuate all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 180/1998 sono utilizzabili per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio, e per la definizione dei programmi di interventi. L'individuazione esaustiva delle possibili situazioni di pericolosità dipendenti dalle condizioni idrogeologiche del territorio può essere realizzata attraverso metodologie complesse, capaci di calcolare la probabilità di accadimento in aree mai interessate in epoca storica da tali fenomeni. Tuttavia, i limiti temporali imposti dalla norma per realizzare la perimetrazione delle aree a rischio consentono, in generale, di poter assumere, quale elemento essenziale per la individuazione del livello di pericolosità, la localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato riconoscibili o dei quali si ha al momento presente cognizione. Per quanto attiene la valutazione del rischio dipendente da tali fenomeni di carattere naturale, si fa riferimento alla sua formulazione ormai consolidata in termini di rischio totale. Nella espressione di maggior semplicità tale analisi considera il prodotto di tre fattori: pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso; valore degli elementi a rischio (intesi come persone, beni localizzati, patrimonio ambientale); vulnerabilità degli elementi a rischio (che dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso). Si dovrà far riferimento a tale formula solo per la individuazione dei fattori che lo determinano, senza tuttavia porsi come obiettivo quello di giungere ad una valutazione di tipo strettamente quantitativo. Per gli scopi del presente atto d'indirizzo e coordinamento sono da considerarsi come elementi a rischio innanzitutto l'incolumità delle persone e inoltre, con carattere di priorità, almeno: -gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica; -le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge; - le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale; -il patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante; -le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie. Le attività saranno articolate in tre fasi corrispondenti a diversi livelli di profondimento: -fase uno: individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico, attraverso l'acquisizione delle informazioni disponibili sullo stato del dissesto; -fase due: perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti misure di salvaguardia; -fase tre: programmazione della mitigazione del rischio. Particolare importanza va data alla fase due poichè consentirà la perimetrazione di aree sulla base di una valutazione speditiva del rischio sulle quali saranno applicate le misure di salvaguardia previste dal decreto-legge n. 180/1998, secondo gli indirizzi esplicitati al successivo punto 3. In tale fase va effettuata, secondo la metodologia indicata nei successivi punti 2.2 e 2.3, la valutazione dei livelli di rischio, anche al fine della definizione dei programmi previsti dal comma 2, dell'art. 1, del decreto-legge n. 180/1998. Nella fase tre, nelle aree perimetrate, si dovrà sviluppare l'analisi fino al grado di dettaglio sufficiente a consentire, l'individuazione, la programmazione e la progettazione preliminare degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comprese le eventuali necessarie delocalizzazioni di insediamenti, ai fini anche della quantificazione del necessario finanziamento. 2.2. Aree a rischio idraulico. Fase prima - Fase di individuazione delle aree a rischio idraulico. Nella prima fase di indagine dovranno essere individuati, in cartografia in scala opportunamente prescelta in funzione delle dimensioni dell'area e comunque non inferiore a 1:100.000, i tronchi di rete idrografica per i quali dovrà essere eseguita la perimetrazione delle aree a rischio. Per ciascun tronco fluviale o insieme di tronchi fluviali omogenei dovrà essere compilata una scheda che riporti sinteticamente: - la tipologia del punto di possibile crisi, le caratteristiche idrauliche degli eventi temuti (colate detritiche, piene repentine, alluvioni di conoide, ecc. nei bacini montani; piene dei corsi d'acqua maggiori, piene con pericolo di dissalveamento, piene con deposito di materiale alluvionale, sostanze inquinanti o altro, ecc. nei corsi d'acqua di fondo valle o di pianura); -la descrizione sommaria del sito e la tipologia dei beni a rischio; - la valutazione dei fenomeni accaduti e del danno temuto in caso di calamità; le informazioni disponibili sugli eventi calamitosi del passato; -i dati idrologici e topografici e gli studi già eseguiti che siano utilizzabili nelle successive fasi di approfondimento. Le Autorità di bacino e le regioni potranno utilizzare - a corredo delle informazioni disponibili presso le loro strutture tecniche, reperibili in loco o raccolte con l'interpretazione geomorfologica delle osservazioni di campagna, delle foto aeree ecc. - le informazioni archiviate dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (GNDCI-CNR), nell'ambito del progetto Aree vulnerate italiane (AVI), i cui risultati sono presentati sinteticamente in rapporti regionali editi a cura del GNDCI-CNR. Fase seconda - Fase di perimetrazione e valutazione dei livelli di rischio. Le attività di seconda fase dovranno condurre alla perimetrazione delle aree a rischio idraulico con grado di definizione compatibile con la rappresentazione su cartografia in scala non inferiore a 1:25.000. Disponendo di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, saranno identificate sulla cartografia aree, caratterizzate da tre diverse probabilità di evento e, conseguentemente, da diverse rilevanze di piena: a) aree ad alta probabilità di inondazione (indicativamente con tempo di ri torno "Tr" di 20-50 anni); b) aree a moderata probabilità di inondazione (indicativamente con "Tr" di 100-200 anni); c) aree a bassa probabilità di inondazione (indicativamente con "Tr" di 300500 anni). Per ogni tronco fluviale o insieme di tronchi fluviali omogenei, la rappresentazione cartografica delle aree inondabili dovrà essere documentata con una sintetica scheda che dovrà riportare la descrizione della procedura adottata per la loro individuazione insieme con le informazioni indicate precedentemente, eventualmente ampliate. In casi particolari, ad esempio, ove l'esondazione del corso d'acqua possa essere provocata da fenomeni di rigurgito in conseguenza di particolari criticità, occorre suffragare le stime con risultati di calcoli idraulici semplificati. La individuazione delle aree a rischio idraulico ottenuta come risultato del calcolo idraulico semplificato dovrà fare riferimento alla stima idrologica della portata di piena prevedibile in quel tratto di corso d'acqua ed ai livelli. I valori delle portate di piena con un assegnato tempo di ritorno possono essere dedotti anche sulla scorta di valutazioni idrologiche speditive o di semplici elaborazioni statistiche su serie storiche di dati idrometrici. Comunque, ove possibile, è consigliabile che gli esecutori traggano i valori di riferimento della portata al colmo di piena con assegnato tempo di ritorno dalle elaborazioni eseguite dal Servizio idrografico e mareografico nazionale oppure dai rapporti tecnici del progetto VAPI messo a disposizione dal GNDCI-CNR. I dati pluviometrici e idrometrici raccolti dal progetto e un modulo software contenente i codici delle principali procedure di inferenza statistica utilizzate dal progetto sono estraibili dal sistema informativo SIVAPI accessibile tramite Internet. Il calcolo idraulico sarà corredato, ove possibile, da un rilievo topografico, pur speditivo, del tronco fluviale allo studio e delle sezioni critiche, specialmente nei casi in cui la riduzione di pervietà dell'alveo è dovuta a opere antropiche. Dovranno essere inserite nell'area sub c) le aree protette da argini, ma al livello di piena eccezionale, ovvero a bassa probabilità di inondazione, definita precedentemente; l'esclusione di aree rientranti in questa categoria è ammessa solo se può ritenersi insormontabile rispetto a una piena con Tr di 200 anni l'argine che le protegge. La perimetrazione delle aree così individuate sarà riportata alla scala adeguata, almeno 1:50.000, qualora la loro estensione sia molto grande, nell'ambito del Sistema cartografico di riferimento oggetto di specifica intesa tra Stato e regioni. In assenza di adeguati studi idraulici ed idrogeologici, la individuazione delle aree potrà essere condotta con metodi speditivi, anche estrapolando da informazioni storiche oppure con criteri geomorfologici e ambientali, ove non esistano studi di maggiore dettaglio. Utilizzando la cartografia in scala minima 1:25.000 e con l'ausilio delle foto aeree, dovrà essere individuata la presenza degli elementi indicati nelle premesse (cfr. punto 2.1), riferiti agli insediamenti, alle attività antropiche e al patrimonio ambientale, che risultano vulnerabili da eventi idraulici. Mediante tali elementi si costruisce la carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale. ulla base della sovrapposizione delle forme ricavate dalla carta delle aree inondabili e dagli elementi della carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale, risulta possibile eseguire una prima perimetrazione delle aree a rischio e valutare, in tale ambito, le zone con differenti livelli di rischio, al fine di stabilire le misure più urgenti di prevenzione, mediante interventi, e/o misure di salvaguardia. Con riferimento ad esperienze di pianificazione già effettuate, è possibile definire quattro classi di rischio, secondo le classificazioni di seguito riportate. Le diverse situazioni sono aggregate in quattro classi di rischio a gravosità crescente (1=moderato/a; 2=medio/a; 3=elevato/a; 4=molti elevato/a), alle quali sono attribuite le seguenti definizioni: |
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